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Il responsabile

Il responsabile dell'impianto termico ai sensi del DPR 412/1993

Questi sono i responsabili dell'impianto termico per tipologia di impianto:

PERSONA
TIPOLOGIA IMPIANTO (TIPO DI IMMOBILE)

AMMINISTRATORE

o equivalente per gli enti pubblici

Impianti centralizzati

(condomini, scuole, ospedali, caserme, ecc.)

PROPRIETARIO

 o comproprietario

Impianti centralizzati

(fabbricati non provvisti di amministratore)

CHI OCCUPA L'ALLOGGIO

 (proprietario, inquilino, comodatario, usufruttuario)

Impianti individuali

(appartamento, ufficio, negozio, laboratorio., ristorante, ecc.)

IL TERZO RESPONSABILE * Impianti individuali e centralizzati, se delegato **

 

* CHI E' IL TERZO RESPONSABILE? La legge prevede di delegare in forma scritta la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ad altro soggetto, il terzo responsabile, che deve essere una Ditta abilitata ai sensi della normativa vigente (L. n. 46/1990 e D.M. n. 37/2008), o deve possedere ulteriori qualificazioni se si tratta di impianti superiori ai 350 kW. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW (anche per quelli alimentati a gas naturale e non soltanto quelli alimentati a combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del conduttore di impianto in  possesso di idoneo patentino. 

** Per gli impianti individuali, l'occupante dell'alloggio o dell'unità immobiliare rimane comunque responsabile della temperatura interna all'alloggio e dei periodi di accensione dell'impianto, anche se decide di affidare le altre responsabilità ad un terzo responsabile.

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