Il responsabileIl responsabile dell'impianto termico ai sensi dell'art.6 del DPR 74/13 e L.R. n.30/2016Questi sono i responsabili dell'impianto termico per tipologia di impianto:
Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile: a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo re-sponsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio; b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprieta-rio o occupante. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all’incarico di terzo responsabile sono comunicate al soggetto esecutore entro due giorni lavorativi.
* CHI E' IL TERZO RESPONSABILE? La legge prevede di delegare in forma scritta la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ad altro soggetto, il terzo responsabile, che deve essere una Ditta abilitata ai sensi della normativa vigente (L.n.46/1990 e D.M. n.37/2008), o deve possedere ulteriori qualificazioni se si tratta di impianti superiori ai 350 kW. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW (anche per quelli alimentati a gas naturale e non soltanto quelli alimentati a combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del conduttore di impianto in possesso di idoneo patentino. ** Per gli impianti individuali, l'occupante dell'alloggio o dell'unità immobiliare rimane comunque responsabile della temperatura interna all'alloggio e dei periodi di accensione dell'impianto, anche se decide di affidare le altre responsabilità ad un terzo responsabile. |
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