Definizioni
- accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- cogenerazione: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE);
- combustione: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto;
- contratto servizio energia: contratto che, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell’Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
- controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- dichiarazione di avvenuta manutenzione: il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l’avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del segno identificativo di cui all’articolo 11 e non prevede l’esecuzione di un controllo dell’efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l’utente.
- esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d’impianto;
- fluido termovettore: fluido mediante il quale l’energia termica viene trasportata all’interno dell’edificio, fornita al confine energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno;
- generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- gradi giorno: parametro convenzionale di una località, rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata. Il grado giorno è l’unità di misura utilizzata allo scopo (GG);
- impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. L’impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate;
- impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;
- locale tecnico: ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato;
- macchina frigorifera: qualsiasi tipo di dispositivo o insieme di dispositivi, nell’ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti;
- manutenzione ordinaria dell’impianto termico: operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
- manutenzione straordinaria dell’impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
- occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- organismo esterno: soggetto individuato dall’autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti, che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all’Allegato C al DPR 74/2013;
- personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all’Allegato C al DPR 74/2013. L’ispettore può operare come parte dell’organismo esterno con cui l’autorità competente stipula apposita convenzione;
- pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
- potenza termica convenzionale: potenza termica del focolare di un generatore di calore diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L’unità di misura utilizzata è il kW;
- potenza termica del focolare: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato di un generatore di calore. L’unità di misura utilizzata è il kW;
- potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- potenza termica utile: quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore di un generatore di calore. L’unità di misura utilizzata è il kW;
- proprietario: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- rapporto di controllo di efficienza energetica o rapporto di controllo tecnico: rapporto redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall’articolo 8 del DPR 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
- rapporto di prova: documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
- rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- rendimento globale medio stagionale: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico;
- rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l’energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- responsabile dell’impianto termico: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l’amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l’amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall’articolo 6 del DPR 74/2013;
- ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
- scheda identificativa dell’impianto: scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all’autorità competente o all’organismo esterno a cura del responsabile dell’impianto;
- servizi energetici degli edifici: servizi costituiti da:
1) climatizzazione invernale, quale fornitura di energia termica utile agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
2) produzione di acqua calda sanitaria, quale fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
3) climatizzazione estiva, quale compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
4) illuminazione, quale fornitura di luce artificiale quando l’illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio;
- soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all’esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un generatore nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, con potenza termica non superiore alla potenza del generatore sostituito incrementata per un massimo del 10 per cento;
- sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1) prodotto dalla combustione;
2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali l’energia solare, etc.);
3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- terzo responsabile dell’impianto termico: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al D.M. 4 agosto 2011;
- valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
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