Il Libretto
Riferimenti normativi:
D.P.R. n. 74/2013 - Art. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici), comma 5: Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
Il modello del Libretto di impianto per la climatizzazione è stato aggiornato con il D.M. 10 febbraio 2014, dove si specifica che dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto. Le modalità per la sostituzione dei libretti esistenti sono indicate all'art. 3 (Compilazione e modalita' di utilizzo dei modelli), comma 8, in cui si afferma che "Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", gia' compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto".
Nel caso di Pompe di Calore e macchine frigorifere vige anche l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per quelle imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. In precedenza, per tali impianti contenenti più di 3 kg di F-gas, era obbligatorio redigere e conservare il Registro di apparecchiatura in formato cartaceo e di allegarlo al Libretto di impianto; ora questi dati devono confluire su un registro telematico (clicca qui).
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