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  REGIONE BASILICATA


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  Benvenuto nel nuovo catasto della Regione Basilicata aperto al pubblico a partire dal 15 novembre 2021

Il riscaldamento è, dopo il traffico, la maggiore causa dell'inquinamento delle nostre città.  Il 40% del consumo energetico è dovuto agli impianti di riscaldamento e raffreddamento. La corretta gestione e controllo degli impianti di casa è perciò un dovere di tutti: per la sicurezza, per la tutela della salute, per ridurre i consumi, per risparmiare e per inquinare meno!
In applicazione della Direttiva europea 2010/31/UE e del DPR n.74 del 16 aprile 2013, la Regione Basilicata ha approvato la L.R. n.30 del 29 dicembre 2016 e le relative "Disposizioni attuative" di cui alla D.G.R. n.1064 del 19 ottobre 2018. Con la L.R. n. 59 del 15 dicembre 2021 l'ha modificata.


PERCHE' QUESTO CATASTO? In ossequio a quanto previsto dall’art. 12 della L.R. n.30/2016, la Regione Basilicata ha istituito il catasto degli impianti termici finalizzato al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. La Provincia di Potenza è l'Autorità competente capofila a cui è affidata la gestione del Catasto e che ha nominato la sua società in-house providing Apea Srl Socio Unico quale Soggetto esecutore titolato alla gestione di tutte le attività connesse allo stato degli impianti nonché al controllo, all'accertamento ed ispezione periodica, alla gestione effettiva del Catasto ed al suo aggiornamento. Il Catasto è finalizzato a contenere i dati relativi a tutti agli impianti termici presenti sul territorio di competenza e consente di gestire per via telematica un’ampia serie di attività e comunicazioni (trasmissione documenti, pagamento "bollini", ecc.). La Regione Basilicata ha individuato come Autorità Competenti la Provincia di Potenza, la Provincia di Matera ed il Comune di Potenza (art. 2, comma 1, L.R. n.30/16).                

Nel Catasto è altresì possibile rinvenire tutta la documentazione relativa ad ogni impianto censito (libretto d’impianto, rapporti di controllo dell’efficienza energetica, ecc.)

COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI POTENZA: Il territorio di competenza della Provincia di Potenza è quello relativo ai 99 comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti. Pertanto resta escluso il Comune di Potenza.
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MATERA: Il territorio di competenza della Provincia di Matera è quello relativo ai 31 comuni della Provincia, compreso Matera città.
COMPETENZA DEL COMUNE DI POTENZA: Il territorio di competenza del Comune di Potenza è quello del proprio ambito territoriale. 

CHI PUO' ACCEDERE AL CATASTO? Attraverso una procedura di registrazione al Catasto e relativa sottoscrizione delle condizioni d’uso, con il rilascio di credenziali univoche, per le sezioni di competenza, potranno accedere al Catasto i diversi soggetti abilitati a differente titolo e di seguito elencati:
  1. il proprietario dell'immobile;  
  2. l'occupante dell'immobile in caso di locazioni, comodato d’uso, ecc.;  
  3. l'intestatario della fornitura di combustibile;  
  4. il terzo responsabile, ove incaricato;  
  5. l'amministratore dell'immobile, in caso di impianti centralizzati;  
  6. il distributore di combustibile;  
  7. il manutentore;  
  8. l'installatore;  
  9. il conduttore dell'impianto termico.  
Consultando il menù ubicato a destra di questa pagina, è possibile consultare le diverse sezioni per acquisire ulteriori informazioni.
  
IMPIANTI TERMICI DA CENSIRE 
Rientrano nell’ambito di applicazione della normativa regionale sugli impianti termici, e sono quindi censiti, gli impianti utilizzati per riscaldare o raffrescare gli ambienti ai fini del comfort degli utenti e per la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata
Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
  1. impianti di climatizzazione invernale (caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.) di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
  2. impianti di climatizzazione estiva (pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, split, ecc..) di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
  3. impianti di produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW (se trattasi di impianti con sottosistemi di generazione a fiamma) o non minore di 12 kW (se trattasi di impianti a ciclo frigorifero), con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Non sono invece considerati impianti termici apparecchi quali:
  • stufe, caminetti non collegati ad una rete di distribuzione, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; 
  • i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS) al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (sedi di attività professionale, commerciale o associativa, purché prevedano un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale).
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate. 


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