Sanzioni
Non effettuare la manutenzione comporta dei rischi in sicurezza, perchè senza un controllo non potrai sapere se il tuo impianto può arrecare danni a te, alla tua famiglia e a chi abita nel tuo edificio. Rischi anche di consumare di più e inutilmente. Poi rischi una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Sono previste ispezioni e accertamenti per la verifica del rispetto delle norme.
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Art. 14 (Regime sanzionatorio) della L.R. n. 30/2016
1. In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5 del D.Lgs. n. 192/2005, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6 a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, nonché le sanzioni previste dall’articolo 16 del D. Lgs. n. 102/2014.
Art.15 (Sanzioni) del D.Lgs. n. 192/2005 (testo coordinato con Legge 3 agosto 2013, n. 90 -Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63-)
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Art. 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva)
1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
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