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Domande e Risposte

D: COSA FARE IN CASO DI IMPIANTI TERMICI E GENERATORI DISATTIVATI?

R:

Gli impianti termici e i generatori sono considerati disattivati quando:

  • sono privi di parti essenziali al funzionamento;
  • non sono collegati ad una fonte di energia;
  • pur essendo completi sono stati disattivati dal manutentore. 

Entro 60 giorni dalla disattivazione, il responsabile impianto dovrà informarne il Soggetto esecutore inviando una dichiarazione (modello disponibile nella sezione "documentazione operativa") corredata della dichiarazione del tecnico che ha operato la dismissione impianto e/o della dichiarazione di interruzione fornitura combustibile redatta dal fornitore. La dichiarazione andrà allegata al libretto.

L'eventuale riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo a fronte di una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (vedi modello disponibile nella pagina "documentazione operativa") dal responsabile  impianto e presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento. Entro 60 giorni dalla data di riattivazione, il tecnico incaricato provvederà a trasmettere, per via telematica al catasto impianti termici, l’RCEE (rapporto di controllo efficienza energetica) munito di bollino.

I Soggetti esecutori si riservano di effettuare controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

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