Domande e Risposte
D: QUANDO UN IMPIANTO E’ SOTTOPOSTO AD ISPEZIONE?
R: Le tre Autorità competenti, per il tramite dei Soggetti esecutori, ai sensi dell'articolo 9, c. 1, del DPR 74/2013 ed in ossequio all’art. 8 della L.R. 30/16, effettua le ispezioni necessarie alla verifica dell'osservanza delle normative vigenti relativamente agli impianti termici. Tra le altre motivazioni previste, le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
- il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l’impianto non sicuro;
- il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo del contrassegno di verifica (bollino);
- a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche eventualmente richieste;
- gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;
- in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione.
I Soggetti esecutori, per l’individuazione degli impianti da sottoporre ad ispezione, adottano i seguenti criteri:
- programmazione in accordo alla normativa vigente;
- individuazione dei territori comunali/rionali oggetto delle ispezioni secondo un criterio di rotazione che garantisca la copertura dell'intero territorio di competenza;
- all’interno dei singoli territori comunali/rionali, l’ulteriore selezione degli impianti oggetto di ispezione avviene in base ad un principio di alternanza delle aree comunali/rionali che, in accordo alle risorse umane impiegate nell’attività, escluda quelle oggetto delle attività più recenti.
I costi delle ispezioni, salvo i casi previsti, sono a carico del responsabile dell'impianto. I costi delle ispezioni con addebito sono contenuti nell'Allegato 4 della L.R. 30/16 e riportati nella tabella reperibile nella pagina “Periodicità e Tariffe”.
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