Domande e Risposte
D: COSA DEVE FARE IL TECNICO INCARICATO DI ESEGUIRE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA?
R: Il tecnico incaricato di esguire i controlli ed, in taluni casi l'installatore, provvede a:
- eseguire a regola d’arte le operazioni di controllo e manutenzione di cui è incaricato;
- effettuare a regola d’arte i controlli di efficienza energetica;
- al termine di ciascun intervento, utilizzando i modelli conformi a quanto previsto dal DM 10/02/2014, redigere e sottoscrivere, congiuntamente al responsabile impianto, un rapporto di controllo in più copie (una per il responsabile dell’impianto, una per il manutentore e una per il Soggetto esecutore);
- entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo, trasmettere, esclusivamente per via telematica, le risultanze del controllo caricandone i dati nel catasto della Provincia;
- gli installatori, per i nuovi impianti, e i manutentori, per gli impianti esistenti, provvedono a definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza vadano effettuate (art. 4, c. 5 e seguenti, L.R. 30/16); le indicazioni potranno essere riportate sullo stesso rapporto di controllo;
- compilare il libretto impianto per le sezioni di competenza;
- in occasione della attività di controllo di efficienza energetica, riscuotere presso il responsabile impianto il contributo corrispondente al contrassegno di verifica di cui all'art.11 L.R.30/16 (c.d. bollino) e applica/abbina lo stesso all'RCEE;
- in caso il responsabile impianto rifiuti la corresponsione dell’importo, l'RCEE va consegnato sprovvisto di bollino alla Provincia;
- per conto del responsabile impianto, mediante accesso al catasto della Provincia, provvedere al caricamento del pagamento del contrassegno di verifica unitamente alla trasmissione del rapporto di controllo (RCEE);
- inviare eventuale documentazione tecnica da egli prodotta in occasione di altre circostanze quali la attività di messa a norma a seguito di ispezione con esito negativo, ecc.
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